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TITOLO
II: SOCI
ART.11)
Possono aderire all'Associazione Giambattista Callegari-Centro Studi di
Radionica e
Radiobiologia Callegari tutti coloro che siano maggiorenni ed interessati
al perseguimento delle sue finalità e serbino buona condotta civile.
I soci, denominati anche associati, danno il loro contributo associativo,
culturale ed economico, necessario alla vita dell'Associazione, e quest'ultima
concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano
alla vita associativa, n'accettano lo Statuto, recandone con continuità
il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza
vincolo alcuno.
Il numero degli associati all'Associazione è illimitato e per l'iscrizione
è necessario farne richiesta ed attendere il consenso scritto del
Consiglio Direttivo. Per il perfezionamento dell'iscrizione l'associando
deve versare l'importo corrispondente alla quota annuale d'iscrizione,
pena la decadenza del consenso del Consiglio Direttivo ed il conseguente
annullamento della domanda d'iscrizione.
L'associato si considera dimissionario se entro sei mesi dal termine fissato
non versa la quota d'iscrizione. Al di là di tale caso, l'esclusione
dell'associato dall'Associazione può essere de liberata solo per
i seguenti gravi motivi:
a) quando l'associato non ottempera alle disposizioni del presente
Statuto o alle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci o alle disposizioni
del Consiglio Direttivo;
b) quando l'Associato si rende moroso nel pagamento della quota
d'iscrizione senza giustificato motivo scritto;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali
all'Associazione stessa.
L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche
assunte in seno all'Associazione e dagli impegni verso terzi, purché
ne dia comunicazione scritta motivata.
Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto
dell'Associazione.
Il Presidente ed il Comitato Direttivo può, congiuntamente, autorizzarli,
a compiere singoli atti in forza di procura specifica e nelle forme previste
dalla legge.
I soci che compongono l'Associazione Giambattista Callegari si distinguono
in fondatori, ordinari ed onorari.
SOCI FONDATORI
E SOCI ORDINARI
ART.12) I soci FONDATORI sono coloro che, con il proprio apporto
economico e scientifico, hanno reso possibile il sorgere dell'Associazione.
Sono i firmatari dell'Atto Costitutivo, e cioè: Giuseppe Callegari
ingegnere, figlio, erede unico, del Prof. Giambattista Callegari; Vanda
Tedesco, ragioniera, casalinga, coniuge del predetto Giuseppe Callegari;
Giovanna Callegari, studentessa universitaria, figlia; Paola Callegari,
studentessa universitaria, figlia; Attilia Momo, casalinga, vedova del
Prof.Giambattista Callegari.
I soci ORDINARI sono coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo
comma dell'ART.11 (maggiore età, interesse manifesto al raggiungimento
delle finalità dell'Associazione, buona condotta civile), entrino,
a seguito della presentazione della domanda d'iscrizione e del versamento
della relativa quota, a far parte dell'Associazione, impegnandosi all'osservanza
leale del presente Statuto ed al versamento annuale della quota associativa.
Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione, quali soci ordinari,
gli enti, le associazioni, i centri, le Università e le persone
giuridiche, sempre che questi perseguano finalità analoghe a quelle
dell'Associazione stessa.
SOCI ONORARI
ART.13) Possono assumere la qualità di soci ONORARI coloro
che abbiano conseguito particolari benemerenze nel campo degli studi oggetto
del Centro o in campo scientifico in genere, o che abbiano acquisito particolari
meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'Associazione
stessa.
Detti soci vengono proclamati dal Consiglio Direttivo con voto unanime
dei componenti e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
PERDITA
DELLA QUALITA' D'ASSOCIATO
ART.14) La qualità d'associato si perde:
a) per dimissioni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo, a mezzo
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima. Sono considerati dimissionari
coloro che non versino per un anno la loro quota annuale e persistano
in tale omissione per il periodo di sei mesi successivi alla richiesta
loro rivolta con lettera raccomandata.
b) per esclusione, in caso di comportamento contrario agli scopi
ed allo spirito dell'Associazione, o comunque contrario all'etica civile
(v. ART.11 di questo Statuto).
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole
dei due terzi dei componenti. Contro tale esclusione il socio può
ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione a lui rivolta con lettera
raccomandata, all'assemblea dei soci che deciderà col voto favorevole
degli intervenuti.
ATTRIBUZIONE
INCARICHI
ART.15) Agli associati possono essere attribuite, dal Consiglio
Direttivo, varie funzioni operative: essi devono onorare con serietà
e moralità gli incarichi loro conferiti. Per decisione dell'Assemblea
si può stabilire per loro la corresponsione di un compenso per
l'opera da svolgere.
Gli associati che, avendo accettato i predetti incarichi, venissero meno,
per negligenza o inettitudine, agli impegni assunti, si considerano suscettibili
d'esclusione per gravi motivi.
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