|
TITOLO
III: CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.16)
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di cinque
membri, eletti, per la prima volta, dall'assemblea costituente, e, successivamente,
dall'Assemblea dei soci, di cui ai successivi articoli da 19) a 22). Il
numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere aumentato,
sempre, però, dispari, in relazione al numero degli associati ed
alla istituzione di eventuali sezioni periferiche. Nel proprio seno, il
Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario, il Direttore Scientifico, il Direttore Tecnico,
il Coordinatore Esterno ed il Tesoriere.
Qualora, a seguito di dimissioni o per altri motivi, vengano a cessare
dalla carica uno o più consiglieri, si procederà alla nomina
dei sostituti. Tale nomina sarà di competenza degli altri consiglieri,
qualora sia restata in carica la maggioranza di essi; o dell'Assemblea
in caso contrario o di mancato accordo.
I nuovi Consiglieri scadranno nella carica contemporaneamente agli altri,
qualora siano stati nominati dai Consiglieri in carica; o dopo tre anni,
se nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni,
e, pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, che
è anche Presidente dell'Associazione, tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria Amministrazione e, in particolare, contrarre obbligazioni
senza limite di importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione
volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone
la retribuzione.
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce almeno
una volta l'anno, entro il mese di giugno, in via ordinaria; su convocazione
del Presidente, in via straordinaria.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.
ART.17) Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale
dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, ed il potere di firma.
La responsabilità del Presidente, che abbia agito in nome e per
conto dell'Associazione, continua anche dopo la cessazione dell'incarico
e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta,
senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione
ed il suo mandato è contemporaneo di quello del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e può,
in caso di necessità, esercitarne i poteri, riferendone alla prima
adunanza successiva.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può designare, fra
gli aderenti alla Associazione, uno o più delegati speciali per
determinati incarichi e particolari attività.
Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo
e di quelli dell'Assemblea, ed è responsabile del raggiungimento
degli scopi della Associazione.
Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna
comunque l'Associazione.
Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente e le esercita
quando il Presidente ne sia impedito.
Il Segretario ha in consegna l'Archivio ed i registri del Consiglio Direttivo
e delle Assemblee; cura la tenuta dell'albo dei soci, riceve ed istruisce
le domande di ammissione; redige e sottoscrive i verbali del Consiglio
Direttivo e di Assemblea; sbriga la corrispondenza; collabora con il Tesoriere;
cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle
convocazioni; svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono
affidate dal Presidente.
Il Direttore Scientifico dirige il funzionamento del Centro e ripartisce
i lavori.
Il Direttore Tecnico sovrintende al funzionamento delle attrezzature del
Centro.
Il Coordinatore Esterno curerà i rapporti e le relazioni con l'esterno.
Il Tesoriere, sotto la propria responsabilità, cura la tenuta dei
libri contabili di amministrazione; delle entrate sociali; controlla la
riscossione delle entrate sociali e prepara il bilancio annuale, riferendone
al Presidente.
ART.18) Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo,
salvo per quanto diversamente disposto, è sufficiente l'intervento
personale della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voti. In caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
|